STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 3 agosto 2021
OGGETTO: Nuove misure emergenziali con la L. 105 del 23 luglio 2021.
Spettabile Azienda,
è stato pubblicato in G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 il D.L. 105/2021, in vigore dal 23 luglio, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che apporta modifiche ai D.L. 19/2020, 33/2020 e 52/2021.
Lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente è prevista la proroga al 31 dicembre dei termini correlati con lo stato di emergenza elencati nell'allegato A al decreto, tra i quali si segnalano:
· disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (articolo 17-bis, commi 1 e 6, D.L. 18/2020);
· misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020);
· sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020).
L’articolo 9, D.L. 105/2021, proroga le misure emergenziali in materia di disabilità come segue:
· a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 (prima fino al 30 giugno 2021), i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
· per il periodo dal 1° al 23 luglio 2021 si applica, perciò, la disciplina di cui al punto precedente.
Green pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
· certificazioni verdi COVID-19 (green pass) comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
· effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti dal 6 agosto 2021:
· servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
· spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi:
· musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
· piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
· sagre e fiere, convegni e congressi;
· centri termali, parchi tematici e di divertimento;
· centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
· attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
· concorsi pubblici.
Zone e colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, sostituito dal tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.
Le Regioni restano in zona bianca se l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive o si verifichi, con un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, un tasso di occupazione dei posti letto in area medica uguale o inferiore al 15% oppure un tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva uguale o inferiore al 10%.
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:
· l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia superiore al 10%;
· l’incidenza settimanale sia pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia uguale o inferiore al 30% oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia uguale o inferiore al 20%.
Per passare da giallo ad arancione è necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Il passaggio da arancione a rosso avviene quando una Regione ha un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 40% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è superiore 30%.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi
Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
· in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso;
· in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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